Addizionale Irpef del 10% su bonus e stock option: chi può evitarla versando a ETS

31 Luglio 2026 in Notizie Fiscali

Pronte le regole per non applicare l’addizionale Irpef del 10% sui bonus e sulle stock option riconosciuti nel settore finanziario. 

Per ottenere l’esclusione, la società o l’ente che corrisponde i compensi deve versare a uno o più enti del Terzo settore una somma almeno pari al doppio dell’addizionale complessivamente dovuta.

Modalità, termini e adempimenti sono stati definiti dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 223895, che attua la novità introdotta dalla legge di Bilancio 2026.

La disciplina si applica alle remunerazioni variabili corrisposte dal 1° gennaio 2026.

In sintesi, il provvedimento riguarda i soggetti che erogano bonus e stock option a dirigenti e titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa operanti nel settore finanziario. 

Nelle motivazioni si precisa che l’addizionale del 10% colpisce gli emolumenti variabili eccedenti la parte fissa della retribuzione. Questo elemento andrebbe inserito già nell’apertura, per evitare che sembri applicabile indistintamente a tutto il bonus

Chi è interessato dalle nuove regole

Il provvedimento riguarda le società e gli enti del settore finanziario che corrispondono bonus, stock option e altre remunerazioni variabili soggette all’addizionale Irpef del 10% prevista dall’articolo 33 del decreto legge n. 78 del 2010.

L’imposta interessa i compensi riconosciuti ai dirigenti e ai titolari di rapporti di collaborazione.

L’agevolazione non consiste in uno sconto richiesto direttamente dal percettore, 

È il soggetto che eroga la remunerazione, in qualità di sostituto d’imposta, a dover effettuare il versamento agli enti del Terzo settore e rispettare tutti gli obblighi previsti.

Quanto bisogna versare agli ETS

Per non applicare l’addizionale, la società o l’ente deve versare agli ETS un importo almeno pari al doppio dell’imposta che sarebbe complessivamente dovuta per il periodo.

Il confronto deve essere effettuato considerando l’ammontare totale dell’addizionale e non la posizione del singolo percettore.

Solo rispettando questa proporzione il sostituto d’imposta può non effettuare il prelievo del 10% sulle remunerazioni variabili interessate.

Quali enti possono ricevere il versamento

Le somme devono essere destinate agli enti del Terzo settore disciplinati dal decreto legislativo n. 117 del 2017, il Codice del Terzo settore.

L’ente beneficiario deve però essere esterno al gruppo della società o dell’ente che eroga i bonus. Non può quindi trattarsi di un ETS che:

  • controlla direttamente o indirettamente il soggetto erogatore;
  • è controllato dal soggetto erogatore;
  • è controllato dallo stesso soggetto che controlla la società o l’ente erogatore.

La condizione serve a garantire che il versamento sia destinato a un’organizzazione effettivamente indipendente dal gruppo interessato dall’agevolazione.

Il pagamento deve avvenire con bonifico

Il provvedimento stabilisce che il versamento agli enti del Terzo settore deve essere effettuato mediante bonifico.

Sono comunque considerati validi anche i pagamenti eseguiti prima della pubblicazione delle regole con strumenti diversi dal bonifico. In questo caso, però, devono essere rispettate due condizioni: il mezzo di pagamento utilizzato deve essere tracciabile e il versamento deve risultare effettivamente rendicontato dall’ente beneficiario.

Non sono quindi sufficienti operazioni prive di tracciabilità o somme delle quali l’ETS non possa documentare la ricezione.

Cosa succede se il versamento è insufficiente

L’importo definitivo dell’addizionale può emergere soltanto in occasione delle operazioni di conguaglio.

Se in quella sede risulta che la somma già destinata agli ETS è inferiore al doppio dell’addizionale complessivamente dovuta, il soggetto erogatore non perde automaticamente l’agevolazione.

Per conservare l’esclusione deve versare la differenza agli enti del Terzo settore entro 60 giorni dal termine previsto per la consegna delle Certificazioni Uniche.

Il versamento integrativo deve portare l’importo complessivamente destinato agli ETS almeno al doppio dell’addizionale risultante dal conguaglio.

Dati da indicare nel modello Redditi e cosa fare con la CU

Le società e gli enti che utilizzano la causa di esclusione devono riportare nella propria dichiarazione dei redditi:

  • l’ammontare dei versamenti effettuati;
  • i codici fiscali degli enti del Terzo settore beneficiari.

I dati devono essere inseriti nel modello Redditi relativo al periodo d’imposta nel quale sono stati eseguiti i versamenti.

Il soggetto erogatore deve inoltre conservare la documentazione idonea a dimostrare sia l’importo dell’addizionale complessivamente dovuta, sia quello effettivamente versato agli ETS.

L’esclusione va certificata nella CU

Il sostituto d’imposta deve attestare anche nella Certificazione Unica la mancata applicazione dell’addizionale.

L’indicazione deve essere inserita nella CU relativa all’anno nel quale dirigenti e titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ricevono i compensi variabili.

La certificazione deve specificare che l’aliquota addizionale non è stata applicata in base all’articolo 33, comma 2-ter, del decreto legge n. 78 del 2010.

Decorrenza e prima dichiarazione utile

Le nuove disposizioni riguardano le remunerazioni variabili corrisposte a partire dal 1° gennaio 2026.

Poiché il modello Redditi destinato ad accogliere questi dati sarà approvato nel 2027, i versamenti effettuati dal 1° gennaio 2026 fino alla chiusura di un periodo d’imposta antecedente al 31 dicembre 2026 dovranno essere indicati nel modello approvato nel 2027, insieme ai versamenti effettuati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026.

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