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Ritenute e utili grandi gruppi energetici: versamenti anticipati

27 Agosto 2026 in Notizie Fiscali

In GU n 197 del 26 agosto viene pubblicato il Decreto n 153/2026  in vigore da oggi con varie misure per fronteggiare la crisi energetica.

Tra queste, all'articolo 2 vi è una misura che riguarda i grandi gruppi energetici.

Si tratta come specifica l'articolo della introduzione del versamento anticipato di somme commisurate alle ritenute su utili deliberati da questi gruppi.

Vediamo il dettaglio.

Versamento anticipato sulle ritenute per i grandi gruppi energetici

Il Decreto urgente approvato dal Cdm del 26 agosto e già in vigore introduce, a decorrere dal 2026, un obbligo di versamento anticipato commisurato alle ritenute e alle imposte sostitutive dovute sugli utili societari.

Vediamo dalla tabella di riepilogo:

  • soggetti obbligati
  • settore di attività
  • presupposto impositivo
  • versamento
Elemento Dettaglio
Soggetti obbligati Società di cui all'art. 73, comma 1, lett. a), del TUIR (DPR 917/1986), controllanti tenute alla redazione del bilancio consolidato
Soglia dimensionale Ricavi consolidati complessivi superiori a 20 miliardi di euro, in base all'ultimo bilancio consolidato approvato
Settore di attività Estrazione, produzione, importazione, raffinazione, trasformazione, stoccaggio, trasporto, distribuzione, commercializzazione o vendita di petrolio greggio, prodotti petroliferi, gas naturale (anche liquefatto), altri prodotti energetici o energia elettrica
Presupposto Utili la cui distribuzione sia stata deliberata nell'esercizio precedente a quello di corresponsione
Misura del versamento 39% delle ritenute e delle imposte sostitutive che sarebbero dovute ai sensi degli artt. 27 e 27-ter del DPR 29 settembre 1973, n. 600, se gli utili fossero corrisposti nello stesso esercizio della delibera
Termine di versamento 30 novembre di ogni anno, con le modalità dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (esclusa la compensazione in sede di versamento)

Versamento ritenute e utili grandi gruppi energetici: il credito d’imposta spettante

Occoere evidenziare che al versamento anticipato corrisponde un credito d'imposta di pari importo, utilizzabile dalla società a scomputo delle ritenute e delle imposte sostitutive dovute al momento dell'effettiva corresponsione degli utili cui si riferisce. 

Per le imposte sostitutive di cui all'articolo 27-ter del DPR 600/1973, la quota di credito riferibile agli utili corrisposti tramite intermediari viene comunicata a questi ultimi, che la utilizzano in diminuzione dei versamenti dovuti all'Erario.

Inoltre, il credito d'imposta:

  • non concorre alla formazione del reddito ai fini IRES e IRAP,
  • e non rileva ai fini del rapporto tra interessi passivi e ROL di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR. 

In caso di revoca totale o parziale della delibera di distribuzione, la quota di versamento riferibile agli utili non più destinati alla distribuzione diventa credito immediatamente compensabile, senza i limiti annuali di compensazione ordinariamente previsti, oppure rimborsabile su richiesta del contribuente. 

Il versamento anticipato non è deducibile ai fini IRES e IRAP e non determina, di per sé, alcuna imputazione di reddito in capo ai soci né corresponsione anticipata degli utili ai fini fiscali.

La stessa regola viene replicata per i soggetti che rientreranno nel nuovo Testo Unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117), in vigore in sostituzione dell'attuale TUIR.

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